Esclusione della responsabilità per caso fortuito

Giudice di Pace di Nocera Inferiore (SA), sentenza 3 marzo 2023, n. 2038 – G.U. Gamberini

È esclusa la responsabilità per danni in ipotesi di evento eccezionale dimostrato da rilievi e accertamenti.

Con la sentenza in oggetto, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore si è pronunciato in materia responsabilità per danni a cose.

Con atto di citazione, l’attore ha chiesto all’Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per i danni subiti dall’abitazione di sua proprietà in occasione del distaccamento della struttura condominiale posta a copertura del fabbricato confinante, caduta rovinosamente al suolo danneggiando l’abitazione attorea, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa a manleva di un’eventuale condanna. All’esito della chiamata in causa, la Compagnia Assicurativa si è costituita ed ha chiesto il rigetto della manleva, oltre che della domanda attorea, eccependo il caso fortuito. Assunte le prove ammesse, la causa è stata riservata per la decisione.

Il giudice di prime cure dopo un excursus sugli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di responsabilità per danni e in particolare in tema alla riconducibilità della responsabilità nell’alveo di cui all’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., con le conseguenti implicazioni in materia di onere della prova, ha escluso la responsabilità di parte convenuta sul presupposto che “l’evento è stato determinato da un vento fortissimo di carattere eccezionale”, come provato dagli accertamenti della società assicurativa.

Pertanto, le domande attoree non sono state accolte.

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