Estinzione anticipata del credito immobiliare e rimborsabilità dei “costi up front” – RLF Express n. 05-2023

RLF Express 05-2023: Commento alla Sentenza del 9 febbraio 2023, n. 555, Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Con la sentenza del 9 febbraio 2023, n. 555, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato il seguente principio:

“l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.

La questione pregiudiziale avanzata dalla Corte Suprema Austriaca è sorta da un procedimento in cui quest’ultima è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con l’art. 25, par. 1, della Direttiva UE 2014/17, di una clausola contrattuale standard utilizzata da un istituto di credito, la quale prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»”.

L’art. 25, par. 1, rubricato “Estinzione anticipata”, dispone che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Per stabilire se i costi indipendenti dalla durata del contratto sono da intendersi inclusi o meno nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, la Corte lussemburghese, ritenendo di non poter dipanare i dubbi avanzati solo sulla base della lettera della norma, ha ragionato in virtù dell’intera disciplina della Direttiva UE 2014/17, la quale vuole assicurare ai consumatori un elevato livello di protezione, scongiurando abusi da parte degli enti creditizi.

La portata della nozione di “riduzione del costo totale del credito al consumatore” deve necessariamente tener conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (cfr. Considerando 22 Direttiva UE 2014/17). Infatti, la disciplina sui contratti con i consumatori aventi ad oggetto beni immobili prevede che “il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all’allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno”. Dunque, “una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.

Ne deriva che il rischio di comportamento abusivo del creditore “non può giustificare l’inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito”.

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