Tribunale di Napoli Nord, 11 luglio 2022, n. 2674 – G.U. Di Giorgio
L’applicazione del meccanismo di ammortamento cd. alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e pertanto deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato sul meccanismo di calcolo degli interessi secondo il sistema “alla francese”.
Con atto di citazione, il debitore proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Banca gli aveva ingiunto di pagare una somma di denaro per l’inadempimento di un contratto di finanziamento.
L’opposizione si fondava, tra le altre, sull’illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese e quindi di interessi anatocistici, per la asserita violazione delle norme cogenti che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell’entità degli interessi.
Parte opposta osservava che tale metodo di calcolo è del tutto legittimo e non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi, come confermato da diverse sentenze di merito.
Il Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato “se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Conseguentemente gli interessi moratori sono computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord 20.6.2016)”.
Pertanto, posto che il metodo di ammortamento alla francese non comporta automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato infondata l’eccezione.